29 Agosto 2019 - AMBIENTE

Utilizzo dei richiami acustici per la caccia

Non basta il solo utilizzo dei richiami acustici per l'applicazione dell'art. 21, comma 1, lett. r), I. n. 157/1992. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 21, lett. r), I. n. 157 del 1992, è necessario che la detenzione di richiami di genere vietato avvenga da persona in " atteggiamento da caccia", desumibile da un insieme di elementi, quali la presenza in luogo di caccia e la detenzione di strumenti idonei allo scopo, sintomatici ed indicativi di un'attività volta alla soppressione o cattura di uccelli o animali in genere. (continua)