Abuso sessuale aggravato e falsa attribuzione di qualifica di pubblico ufficiale

Risponde di violenza carnale chiunque induce taluno a compiere o subire atti sessuali traendo in inganno la persona offesa compiendo una qualsiasi delle condotte indicate nell’art. 494 del C.P. (sostituzione di persona); nel caso della sentenza in oggetto, la condotta posta in essere consiste nella falsa attribuzione di una qualifica professionale (appartenenza a forza dell’ordine mostrando le manette, la falsa placca identificativa e una pistola).
L’induzione a compiere o a subire atti sessuali ex art. 609 bis, c.2, C.P. si realizza quando, con un’opera di persuasione sottile e subdola, la persona che si trova in stato di inferiorità è spinta, istigata o convinta ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto. Se l’induzione a compiere o subire atti sessuali si realizza traendo in inganno la persona offesa attraverso una falsa attribuzione di una qualifica professionale qualsiasi (ad esempio fisioterapista o medico) si risponde del reato di cui all’art. 609 bis C.P. semplice, se invece la falsa attribuzione di qualifica consiste nel simulare la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio si risponde dei reato di cui all’art. 609 bis C.P. aggravato dall’art. 609 ter C.P.
Consulta la Sentenza Corte di Cassazione 11.11.2016 n. 47848 

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