Accattonaggio ai semafori

La Corte di Cassazione stabilisce che la competenza non spetta al Giudice di Pace, ma al giudice amministrativo.

Inoltre, stabilisce che l’ansia e il disagio che possono derivare agli automobilisti dalla presenza dei lavavetri ai semafori, pur non relazionandosi con un diritto soggettivo del cittadino, potrebbero scontrarsi con un interesse legittimo all’adozione da parte dei Comuni di provvedimenti contingibili e urgenti che tutelino l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

L’automobilista riteneva, riferendosi all’art. 2051 c.c., che i lavavetri avrebbero dovuto essere considerati pericoli e insidie tali da compromettere la sicurezza e la fluidità del traffico, equiparabili al “tronco caduto sull’asfalto”, ma gli Ermellini, confermando la posizione del Tribunale, hanno stabilito che nei confronti della richiesta di aiuto e del mendacio non può essere ritenuto operante l’obbligo di pulizia delle strade che grava sull’ente proprietario delle stesse, ma semmai quello di ostacolarli mediante l’adozione di apposite misure.

L’eventuale danno subito dall’ansioso automobilista, quindi, non deriverebbe dall’omessa custodia della strada da parte dell’ente proprietario, quanto dal mancato esercizio da parte del Comune di poteri autoritativi.

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