Prelievo ematico ospedaliero in caso di guida in stato di ebbrezza

La sentenza citata in occhiello riguarda un caso di guida in stato di ebbrezza in merito al quale non è stato possibile utilizzare il prelievo del sangue effettuato in ospedale. Il motivo è che questo non è stato eseguito per ragioni diagnostiche e nell’ambito di un protocollo ospedaliero, ma su richiesta della Polizia Giudiziaria.
Il Procuratore della Repubblica propone ricorso in Cassazione contro l’assolvimento dell’imputata, sostenendo che ai fini dell’utilizzabilità dell’esame effettuato rileva esclusivamente il dissenso espresso del soggetto (fermo restando l’obbligo di dare l’avviso della facoltà di essere assistita da un avvocato). Non sarebbe necessario dunque l’esplicito consenso a procedere con l’esame.

Il parere della corte: il ricorso è accolto

I giudici nel procedere all’accoglimento del ricorso ricordano che in tema di accertamento ematico ematico utilizzabile per la dimostrazione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, possono verificarsi due distinte situazioni:

  • nel caso in cui i sanitari optino per sottoporre il soggetto a cure mediche, e decidano quindi nell’ambito di un protocollo di pronto soccorso per procedere con il prelievo, l’acquisizione del risultato è prevista chiaramente dalla legge (art. 186, comma 5, C.d.S.) e il dissenso del paziente, quando questi sia informato della finalità del prelievo e della sua futuro utilizzo probatorio, può comportare la configurazione del reato di rifiuto;
  • in caso contrario, qualora non sia necessario procedere con cure mediche e con l’esame del sangue, l’analisi del tasso alcolemico per via ematica, effettuata in presenza di un dissenso espresso dell’interessato, è illegittima e il suo risultato non può essere utilizzato ai fini dell’accertamento della violazione di cui all’art. 186 C.d.S.

Proprio alla luce del secondo principio sopra elencato, la sentenza dev’essere annullata e inviata nuovamente alla Corte di Appello per essere riesaminata. Non c’è infatti traccia, negli atti, di un dissenso espresso all’esame dato dall’imputata, né risulta che gli agenti abbiano omesso di dare il previsto avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato.

Consulta la Sentenza n. 30.01.2017, n. 4234, Corte di Cassazione

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