Accesso cani ai giardini pubblici

È illegittima l’ordinanza del sindaco nella parte in cui vieta ai proprietari ed accompagnatori di cani l’accesso, con i propri animali, a tutti i giardini pubblici del territorio comunale, adottata al fine di evitare che le deiezioni canine insudicino detti spazi provocando disagio e rischio per la cittadinanza (in particolare per bambini, non vedenti e anziani), sotto il profilo igienico- sanitario.
Ed invero, l’atto adottato dal sindaco, nella parte oggetto di gravame, risulta eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posto in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall’ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica è già adeguatamente soddisfatto dal punto 3 della medesima ordinanza, con cui si impone agli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo predisposte all’uso e di provvedere al loro smaltimento nei rifiuti indifferenziati (cfr., in termini, TAR Puglia, Lecce, 28.3.2013, n.732). Per tali motivi va annullata l’ordinanza impugnata nella sola parte in cui vieta ai proprietari ed accompagnatori di cani l’accesso, con i propri animali, a tutti i giardini pubblici del territorio comunale.

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