Alcoltest con dicitura “volume insufficiente”: valido per fornire un dato affidabile

Nella fattispecie in analisi, l’imputato per il reato di cui all’art. 186 co. 2 lett. b e 2 sexies CDS ricorre in Cassazione sostenendo la mancanza di prova di essere in stato di ebbrezza in ragione dell’ora non corrispondente a quella reale indicata sugli scontrini dell’alcooltest e, soprattutto, della circostanza che su entrambi gli scontrini comparisse la dicitura “volume insufficiente”, evidenziando inoltre che, dal confronto con le istruzioni relative all’etilometro utilizzato, si evinceva chiaramente che la dicitura “volume insufficiente” altro non proverebbe che l’irregolarità della compiuta misurazione. 

Secondo i giudici della Corte di Cassazione, la dicitura “volume insufficiente”, dunque, in casi come quello in oggetto prova soltanto il fatto che la quantità d’aria introdotta nell’etilometro sia stata minore di quella occorrente per una rilevazione ottimale, ma evidentemente sufficiente per fornire un dato affidabile. Peraltro, in assenza di patologie che abbiano impedito di effettuare al meglio il test -che non sono state in alcun modo provate- è evidente che ci troviamo di fronte ad un comportamento volontario, teso ad inficiare il controllo, conseguendone che, nella descritta situazione, alternativamente, o gli esiti dell’esame sono ritenuti idonei a fondare il giudizio di responsabilità per il reato contestato, secondo l’esito del test effettuato, o conducono a ritenere configurabile il reato di cui all’art. 186, comma 7, CDS in ragione della dimostrata indisponibilità del soggetto a sottoporsi validamente all’accertamento.

Peri giudici della Suprema Corte è logico e notorio che qualsivoglia apparecchio di misurazione, anche di quelli comunemente destinati anche all’uso domestico (si pensi all’apparecchio con cui ci si misura la pressione arteriosa oppure a quello per l’automisurazione dei livelli di glucosio nel sangue) in caso di cattivo funzionamento o di inesatta procedura, segnali l’avvenuto errore piuttosto che un risultato inaffidabile.

Consulta la sentenza Corte di Cassazione n. 6636 del 13.2.2017 

 

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