Apertura della corrispondenza del coniuge

Neppure, in tal caso, sussiste la giusta causa di cui all’art. 616, comma secondo, cod. pen., la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l’unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte, considerato che, ex art. 210 cod. proc. civ., il giudice, può, ad istanza di parte, ordinare all’altra parte o ad un terzo, l’esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo.

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