Assunzioni agenti stagionali di PL
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, in relazione al parere del Comune di Finale Ligure, ha osservato che gli enti locali, anche con riferimento alle assunzioni stagionali disciplinate dall’articolo 208, comma 5-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, debbano uniformarsi al principio di contenimento della spesa per il lavoro flessibile e, nell’ambito della propria autonomia e delle esigenze funzionali, programmare il piano delle assunzioni con le forme di lavoro “flessibile” nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta allo stesso titolo per l’anno 2009”. L’articolo 208, comma 5-bis, infatti, non disciplina in forma derogatoria, o speciale, i limiti assunzionali per particolari categorie di lavoratori dipendenti degli enti locali, ma si limita ad individuare una fonte di finanziamento facoltativo per le assunzioni stagionali e flessibili destinate a servizi connessi con le funzioni di Polizia locale.
Vedi il testo della Delibera della Corte dei Conti
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