Autolavaggi rumorosi: spetta al giudice decidere se è reato

La Cassazione accoglie il ricorso del titolare di un autolavaggio che era stato condannato a risarcire le parti civili e a pagare un’ammenda per il reato previsto dall’art. 659, comma 2, c.p..

Per il giudice, all’autolavaggio che supera i limiti di rumore fissati dalla norma, può essere contestato solo l’illecito amministrativo e non il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone.

Consulta la sentenza n. 39454/2017, Corte di Cassazione, sezione penale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *