Autoscuole: perentorietà del termine di otto giorni per comunicare l’inserimento di un nuovo automezzo

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risponde, con la circolare in esame, ad alcuni quesiti sull’interpretazione dell’art. 7 bis, comma 9, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, relativamente alla perentorietà del termini di otto giorni previsto dalla citata norma per comunicare, alla provincia, l’inserimento di un nuovo mezzo nel parco veicolare di un’autoscuola.

  • il termine non può essere considerato perentorio qualora:
  • il veicolo è stato acquisto per altri usi e poi dirottato sulla pratica didattica;
  • il veicolo viene consegnato dal concessionario un rilevante periodo di tempo dopo il perfezionamento del contratto di acquisto;

È necessario installare i doppi comandi sul veicolo e svolgere poi l’iter per l’aggiornamento della carta di circolazione.

Consulta la circolare MIT prot. 14973/2017

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