Bisogna sempre sapere a chi si affida il proprio veicolo, lo ribadisce la Cassazione

Si ricorre contro una sanzione comminata alla proprietaria di un’auto venuta meno all’obbligo di comunicare i dati della persona che, alla guida del suo veicolo, aveva commesso un’infrazione (art. 126-bis C.d.S.).

In particolare l’imputata sostiene, fra i vari motivi di ricorso, che “in una famiglia normale non può pretendersi il censimento continuo dell’uso dell’autoveicolo”. I giudici ribattono invece che, il proprietario di un veicolo deve sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, essendo responsabile della sua circolazione nei confronti della PA e di terzi. Il proprietario del mezzo che non sia in grado di identificare il soggetto alla guida, quindi, risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento.

Consulta la Sentenza 18567/2017, Corte di Cassazione 

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