Schianto fra auto e cane randagio: chi risarcisce i danni?

La Corte di Cassazione ricorda che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge il compito di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione connesso al randagismo e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi.

Ciò con particolare riferimento alle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991, che però non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia. Se ne deduce che occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso.

Il caso in esame

Il caso di cui ci occupiamo riguarda un sinistro avvenuto nel Lazio. La legge regionale dispone che sono i comuni a dover assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende USL. Non solo, è anche specificato che spetta ai servizi veterinari delle aziende USL il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione al comune interessato e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero.

Sussiste pertanto la responsabilità solidale del Comune e dell’Azienda Unità Sanitaria Locale per i danni causati a terzi da cani randagi, dei quali l’uno e l’altra non abbiano assicurato la cattura e la custodia.

Consulta la Sentenza n. 15167/2017

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