Circolazione stradale – Patente di guida

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost., nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011.

Analoga rimessione era stata disposta dal Tar Marche 24 luglio 2018, n. 519 le cui motivazione sono integralmente riprese dall’ord. n. 356 del 2019.

Ha chiarito il Tar che il prevalente orientamento della giurisprudenza, sia amministrativa che civile, ritiene che il provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida in dipendenza di misure di sicurezza personali sia espressione di discrezionalità amministrativa, cioè di potere idoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo della persona abilitata alla guida, ma costituisca un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all’uopo stabilite dalla norma (Cass. civ., S.U., 14 maggio 2014, n. 10406; Tar Lazio, I ter, 17 gennaio 2018, n. 548).

Ad avviso del Tar tale orientamento potrebbe essere rivisitato per effetto della recente pronuncia della Corte costituzionale 9 febbraio 2018, n. 22, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 120, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lett. a), l. 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui dispone che il Prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente.

La citata declaratoria di incostituzionalità veniva pronunciata “con riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)”, mentre, in questa sede, il presupposto della decisione amministrativa riguarda l’applicazione di misure di sicurezza personali. Ad avviso del Tar tale conclusione potrebbe estendersi anche quando il relativo presupposto riguardi la sottoposizione dell’interessato a misure di sicurezza personali.

L’automatismo delineato dall’art.120, comma 2, del Codice della strada risulterebbe infatti irragionevole di fronte alla molteplicità di situazioni (pericolosità del soggetto più o meno grave) e di misure di sicurezza che potrebbero essere applicate (più o meno rigorose e più o meno protratte nel tempo).

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