Comportamento in caso di incidente: quando si tratta di fuga?

IL CASO

Un automobilista dopo aver investito un ciclista, scende dal veicolo imprecando contro quest’ultimo per avergli tagliato la strada poi sale nuovamente sul mezzo e si allontana dal luogo del sinistro. Denunciato per il reato previsto ex art. 189, comma 6, CdS (Chiunque … in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni), l’automobilista si discolpa sostenendo di essersi effettivamente fermato, di aver chiesto alla persona investita come si sentisse e di aver poi deciso di proseguire la marcia.

 

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione ha ritenuto l’imputato colpevole del reato ascrittogli in quanto la condotta di colui il quale – in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone – effettui sul luogo del sinistro una sosta appena momentanea, senza consentire la propria identificazione, ne’ quella del veicolo investitore, integra il reato di fuga, e ciò in quanto, poiché tale è la finalità della norma incriminatrice in oggetto, la fermata sul posto deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini suddetti.

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