Concessione demaniale spiaggia libera attrezzata

È legittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione demaniale per spiaggia libera attrezzata adottato in ragione del fatto che l’area demaniale richiesta in concessione risulta essere uno di pochi tratti di costa rimasta al libero uso. Tale motivo deve ritenersi di per sé autonomo e sufficiente per negare la concessione. In ogni caso, “L’uso pubblico costituisce la normalità della fruizione del bene demaniale, discendente direttamente dall’art. 41 della Costituzione, del quale l’art. 36 del codice della navigazione costituisce applicazione. Tale norma pone, quale principio generale, la preminenza dell’uso pubblico rispetto a quello privato, che ha natura eccezionale in relazione all’intrinseca demanialità del bene: ne deriva che, in quanto eccezione rispetto alla regola generale (della diretta fruizione pubblica inerente alla stessa definizione del demanio marittimo), di ciò si deve tener conto nel valutare la motivazione del provvedimento dell’amministrazione che intenda restituire all’uso pubblico il bene stesso”.

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