Concorsi pubblici

Le esigenze formali sulla base delle quali l’Amministrazione procedente ha ritenuto di escludere il suddetto concorrente dalla selezione, devono ritenersi recessive rispetto all’interesse dell’istante alla partecipazione alla selezione e allo stesso interesse pubblico a favorire la massima partecipazione alla procedura selettiva de qua; inoltre, nella specie, essendo contestata una violazione di carattere meramente formale nella presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nessun pregiudizio è ravvisabile, sul piano sostanziale, rispetto alla par condicio dei candidati ammessi.

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