Condanna per interruzione del pubblico servizio al pirata della strada che piomba sulla gara podistica

Il caso. Durante una manifestazione podistica, agenti della polizia locale avevano fermato il traffico per consentire il libero passaggio dei partecipanti, il conducente di un veicolo superava la coda di automobili in attesa e, nonostante gli operanti gli intimassero di fermarsi, attraversava un incrocio che era stato interdetto al traffico dalla polizia locale per consentire lo svolgimento della gara.

Secondo la Cassazione tale comportamento integra l’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 340 c.p. in quanto pur non avendo materialmente interrotto il pubblico servizio, ne turbava il regolare svolgimento.

Consulta la sentenza n. 50435/2017, Cassazione penale

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