Condono edilizio

L’interessato deve a tali fini fornire qualsiasi documentazione idonea a dimostrare che l’abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data stabilita dalla legge (ad es. fatture relative ad utenze, ricevute inerenti l’esecuzione di lavori e/o l’acquisto di materiali, rilievi aereo fotogrammetrici, ecc.), non potendosi al riguardo ritenere sufficiente l’allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ma occorrendo riscontri documentali, anche indiziari, tali da rendere verosimile che l’abuso sia stato posto in essere entro il termine di legge.
Va considerato infatti che il periodo di realizzazione delle opere asseritamente abusive è elemento fattuale rientrante nella disponibilità della parte che invoca la sussistenza del presupposto temporale per usufruire del condono edilizio, non essendo l’amministrazione comunale in grado di verificare la data di edificazione, sul proprio territorio, di tutti gli immobili ivi realizzati (v., da ultimo, TAR Umbria 29.1.2014, n. 76).
Nel caso di specie, nulla è stato in concreto addotto per comprovare la realizzazione delle opere abusive nell’arco temporale considerato dalla legge – se non dichiarazioni unilaterali o presunzioni prive di riscontro –, sicché la circostanza che risulti incerto cosa fosse stato effettivamente eseguito alla data del 31 marzo 2003 è di per sé sufficiente a far ritenere esente da vizi il capo di motivazione del diniego di condono incentrato su tale decisiva carenza.

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