Confermata la sospensione della patente a prescindere se vi siano o meno gli elementi costitutivi del reato

Il caso. Il ricorrente proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia con la quale si ordinava la sospensione della patente di guida in conseguenza della violazione dell’art. 186, commi 7 e 8, C.d.S. per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti volti a verificare che lo stesso si trovasse o meno in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool.

L’opponente deduceva che al momento del fatto si trovava in stato di incapacità di intendere e di volere in conseguenza del sinistro occorsogli, all’esito del quale aveva riportato gravi lesioni fisiche che ne avevano determinato l’immediato ricovero presso il centro traumatologico ortopedico ove veniva sottoposto a lungo intervento chirurgico e somministrazione di anestesia.

Sia il Giudice di Pace che il Tribunale rigettavano l’opposizione.
L’opponente proponeva ricorso per Cassazione, i Giudici di legittimità hanno ritenuto i motivi dedotti in ricorso non meritevoli di accoglimento in quanto, secondo il loro orientamento il provvedimento cautelare di sospensione della patente adottato in relazione alle altre ipotesi di reato ex art. 223, comma 3, C.d.S., tra cui quella in esame di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, costituisce misura provvisoria di polizia volta cautelarmente ad impedire che il conducente costituisca fonte di pericolo per la circolazione in previsione dell’irrogazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente, sicché integra gli estremi dell’atto dovuto.

I Giudici, pertanto, concludono affermando che per le predette ragioni la legittimità del provvedimento di sospensione della patente in questione deve essere valutata con riferimento al momento del fatto, senza che rilevi l’eventuale successivo giudicato penale di assoluzione del reato presupposto.

Consulta l’ordinanza n. 9538/2018, Cassazione civile

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