Il congedo di matrimonio dei dipendenti in part-time verticale

I dipendenti che svolgono la loro attività in part-time verticale possono spostare le date di fruizione del congedo per il matrimonio in modo che le stesse coincidano con il periodo in cui sono chiamati a svolgere la loro attività lavorativa. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella risposta ARAN Ral 1926. Alla base della risposta la considerazione che è necessario garantire una forma di flessibilità nella utilizzazione del congedo per il matrimonio, visto che l’articolo 19, comma 3, del CCNL 6.7.1995 prevede che questo periodo di assenza sia goduto “in occasione del matrimonio”. Ricordiamo che il part-time verticale si realizza quando il dipendente svolge la propria attività lavorativa per un numero ridotto di giornate.

La risposta dell’Aran riprende le indicazioni già fornite con il parere Ral_1922. In tale parere è stato affermato che la formula utilizzata dal contratto nazionale deve essere intesa nel senso che occorre evitare che “la relativa fruizione sia del tutto svincolata dall’evento giustificativo”.

Su questa base viene tratta la seguente conclusione da parte dell’Aran:

“si ritiene che il lavoratore a tempo parziale di tipo verticale, con articolazione dell’orario di lavoro su 15 giorni mensili, che contragga matrimonio in giornata di ferie ricadente nell’ultimo giorno del periodo lavorativo, possa fruire dei 15 giorni di permesso retribuito per matrimonio, con decorrenza dal primo giorno del successivo periodo di lavoro, secondo le previsioni del contratto di lavoro a tempo parziale stipulato, senza che si determini quello scollamento tra permesso ed evento giustificativo dello stesso, che la formulazione della clausola contrattuale intende evitare”.

Consulta l’Orientamento Applicativo ARAN RAL_1926

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