Consumazione e tentativo nel reato di furto

IL CASO

Non avvedendosi di essere osservato da due agenti di polizia locale,un soggetto si impossessava del portafoglio custodito nello zaino di una ciclista che lo precedeva e si allontanava per una via laterale, mentre la ciclista proseguiva, ignara dell’accaduto. A quel punto intervenivano i vigili urbani, i quali inseguivano l’imputato e lo bloccavano di lì a poco. Dopo essere stato condannato per furto consumato in primo e secondo grado, il ladro ricorre in Cassazione sostenendo che il reato, in realtà, non si era consumato e pertanto chiedeva di riqualificare la sua condotta nella fattispecie del tentativo.

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il fondamento della giustapposizione tra il delitto tentato e quello consumato (e del differenziato regime sanzionatorio) risiede nella compromissione – o meno – dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice. Nel furto, l’interesse tutelato è quello della detenzione del bene da parte di chi ne ha diritto, sicché, ove lo stesso sia compromesso, il delitto è consumato. Il solerte intervento della polizia locale non esclude,in altre parole, il fatto che lo spossessamento della vittima si era compiutamente realizzato.

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