Contestazione differita delle violazioni di cui agli arti. 80 e 193 del Codice della Strada

Il Ministero conferma la legittimità dell’impiego di strumenti non omologati o approvati che consentono di verificare in presenza degli agenti la copertura assicurativa e la regolarità della revisione, sostenendo che non è necessario (ma nemmeno è vietato) formulare l’invito a presentare una prova contraria che attesti che la circolazione era consentita. Da notare che, per quanto concerne il diverso caso gli accertamenti della copertura assicurativa ai sensi dell’articolo 193, commi 4-ter e seguenti, dove invece è obbligatorio invitare l’intestatario del veicolo ad esibire i documenti assicurativi, il Ministero sostiene che le spese di notifica dell’invito devono rimanere a carico dell’amministrazione procedente, forse non sapendo che di norma tale invito è (o dovrebbe essere) notificato unitamente al verbale di contestazione delle violazioni degli articoli 7 e 142 del codice della strada e che, quindi, non vi sono ulteriori spese a carico del soggetto obbligato in solido.

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