Autonomia gestionale e amministrativa del Comandante della polizia municipale

Risulta illegittima la deliberazione di giunta comunale, nella misura in cui dispone la collocazione del Servizio “Vigilanza e Controllo del territorio – Polizia Amministrativa – Contenzioso” all’interno dell’Area Amministrativa, in quanto si pone in contrasto con quanto stabilito dal consiglio comunale che, nell’esercizio della sua competenza in ordine alla determinazione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del TUEL, ha adottato una deliberazione avente ad oggetto l’approvazione del Regolamento di polizia municipale, con cui la polizia municipale è stata collocata “nell’area 4^ – Vigilanza” ed al Comandante sono stati attribuiti “i compiti di gestione e organizzazione dell’area di Vigilanza”.

Ad affermarlo è una recente sentenza del TAR Abruzzo (Sez. I), 12 febbraio 2021, n. 64. I giudici abruzzesi aggiungono inoltre che la deliberazione di giunta comunale si pone in evidente violazione dell’art. 5, comma 2 della l.r. Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42 in materia di Polizia amministrativa locale che si inserisce armonicamente nell’ordito ordinamentale delineato dal Legislatore statale con gli artt. 2 e 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale). Le predette normative, con l’obiettivo di preservare l’autonomia gestionale e amministrativa del Comandante della polizia municipale, impongono che il Servizio di polizia debba essere collocato in posizione di assoluta autonomia e indipendenza rispetto alle altre aree dell’Ente.

Massima a cura di Amedeo Scarsella

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