Cassazione: il dirigente comunale non ha alcuna responsabilità in caso di abuso edilizio

Il caso è questo: un dirigente comunale ha rilasciato, su richiesta di un cittadino, un permesso edilizio che non poteva e non doveva essere emesso. Dopo l’intervento della magistratura, che intima la demolizione del fabbricato, è configurabile una sua responsabilità penale?

No, almeno stando a quanto affermato dalla Corte di Cassazione: <cite>“la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere che non è configurabile, nel caso di rilascio di un permesso di costruire illegittimo, una responsabilità ex art. 40 cpv. per il reato edilizio di cui all’art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in capo al dirigente o responsabile dell’ufficio urbanistica del Comune in quanto titolare di una posizione di garanzia e dunque dell’obbligo di impedire l’evento”.</cite>

Per potersi configurare una responsabilità ai sensi del succitato art 40 cpv. C.P., deve essere rilevata una omissione, ossia il mancato compimento di un’azione che sarebbe legittimo attendersi dalla carica istituzionale in questione, o almeno un comportamento consapevole o colposo. Una condotta commissiva che contribuisce alla commissione del fatto, come il rilascio di un’autorizzazione, resta fuori dalla previsione normativa.

<h2>Quando può ricadere la responsabilità sul dirigente comunale?</h2>

Per scoprire quali responsabilità siano additabili al dirigente comunale in materia di abuso edilizio è necessario indagare i suoi compiti e le sue responsabilità. Per fare un esempio egli ha colpe, in caso di omessa vigilanza su eventuali abusi edilizi realizzati e mai autorizzati, poiché gli è fatta imposizione <cite>“di intervenire ogni qualvolta venga accertato l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo o in difformità della normativa urbanistica, attraverso la emanazione di provvedimenti interdittivi e cautelari”.</cite>

Ciò detto, è necessario precisare che i soli responsabili del reato di abuso edilizio sono il committente, il costruttore e il direttore dei lavori. Può configurarsi un concorso di colpe con altri soggetti, ma mai con un impiegato dell’ufficio tecnico che ha rilasciato un permesso illegittimo. 

Accedi al documento sul nostro archivio: Cassazione, Sentenza n. 5439/17 del 6.02.2017

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