Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. La domanda di accesso deve riferirsi a specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (ex multis Cons. Stato, sez. III, 21.10.2013, n. 5099; sez. IV, 13.6.2013, n. 3267; sez. VI, 20.5.2004, n. 3271; 10.4.2003, n. 1925), così che è inammissibile l’istanza di accesso avente ad oggetto l’acquisizione di dati, notizie ed informazioni e non di documenti, l’oggetto del diritto di accesso essendo proprio i soli documenti esistenti e non anche quelli inesistenti e mai formati (Cons. Stato, sez. V, 20.11.2013, n. 5483); inoltre, l’ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l’accesso viene esercitato (Cons. Stato, sez. VI, 20.11.2013, n. 5515; sez. IV, 29.4.2002, n. 2283; sez. VI, 17.3.2000, n. 1414), e l’onere della prova anche dell’esistenza dei documenti, rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio, non potendo imporsi all’amministrazione la prova del fatto negativo della non detenzione dei documenti (Cons. Stato, sez. V, 15.7.2013, n. 3779). In ogni caso, non possono essere considerati documenti né le mere minute (che rappresentano semplici appunti finalizzati alla redazione di documenti veri e propri), né scritti informali (indipendentemente dalla loro intestazione o dalla loro apparente qualifica) privi di firma o di sigla, ancorché presenti nel fascicolo di ufficio, minute o scritti in relazione ai quali il responsabile del procedimento ha precisato non costituire atti presupposti o richiamati nelle delibere impugnate.

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