Diritto di accesso ai documenti amministrativi

È illegittimo il diniego di accesso al contratto per l’affidamento del servizio di trasporto navetta e privato durante il Gp di Monza sull’istanza avanzata da un imprenditore del settore, tenuto anche conto che l’interesse concorrenziale che giustifica la richiesta di accesso può non soltanto trovare soddisfazione in sede di giustizia amministrativa (ove, può anche condividersi l’assunto secondo cui l’affidamento non sarebbe più contestabile), ma può trovare tutela anche in sede civilistica, ove ne ricorressero i presupposti; presupposti che possono essere verificati solo in presenza di una completa documentazione riguardante il predetto affidamento.
Nel caso di specie, la motivazione contenuta nell’istanza d’accesso consiste nell’affermazione che la società richiedente i documenti & egrave; una “esperta operatrice nel trasporto passeggeri e di gestione di servizi elicotteristici privati, fortemente interessata a fornire i servizi di volo in oggetto”; tale situazione soggettiva costituisce un riconoscibile e riconosciuto fatto di legittimazione all’accesso, essendo chiaramente intellegibile il legame tra il documento richiesto e la posizione soggettiva ritenuta meritevole di tutela.
Infatti, questo Consiglio ha chiarito che non sono ammissibili solo le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni, essendo tale controllo estraneo alle finalità, perseguite attraverso l’istituto di cui trattasi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 20.11.2013, n. 5515), situazione non ricorrente nel caso di specie.

Vedi il testo della sentenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *