Ebbrezza e fermo amministrativo del veicolo (parte II)

L’articolo 214, comma 3, codice della strada, nel testo attualmente vigente, a seguito della riscrittura avvenuta con la legge 1° dicembre 2018, n. 132, stabilisce che:

  1. Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all’avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato.

In tale caso, ovviamente, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, che consegue alla violazione di una norma del codice della strada, non potrà essere applicata.

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