Edilizia

È legittima l’ordinanza del comune avente ad oggetto l’ingiunzione di demolire opere edilizie abusive consistenti in tende motorizzate in materiale plastico ed in un manufatto in legno adibito a deposito attrezzi, considerato che, nel caso di specie, risulta evidente che attraverso tale operazione è stata in concreto creata nuova superficie utile e nuova volumetria realizzando un vano chiuso permanentemente adibito all’uso abitativo, in mancanza del necessario titolo edilizio. Né rivestono alcuna rilevanza, al fine di potere considerare l’opera quale struttura precaria, sia i materiali usati per la tamponatura sia l’esistenza di dispositivo elettrico per riavvolgere i teli, stante l’oggettiva e permanente destinazione abitativa data al nuovo locale. Anche in riferimento alla casetta in legno adibita a deposito per attrezzi, valgono le stesse considerazioni appena svolte, risultando irrilevante – al fine di determinare il carattere precario o permanente del manufatto – che lo stesso non sia stabilmente ancorato al pavimento della terrazza e che sia facilmente amovibile. Il manufatto in questione ha consistenza di opera edilizia, sia in quanto realizza nuova superficie eccedente la sagoma planivolumetrica dell’edificio, con conseguente violazione dell’allora vigente Regolamento Edilizio del comune, sia in quanto esso risulta utilizzato in modo permanente per il deposito attrezzi. Al riguardo, è necessario specificare, sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che nella materia edilizia, il concetto di “opera precaria” connota una struttura avente funzionalmente carattere temporaneo (dettato ad es. dalla stagionalità oppure dalla durata di un evento o di una determinata situazione), non assumendo invece alcuna rilevanza, a tale fine, né la accertata facile amovibilità della struttura né la natura dei materiali utilizzati nella costruzione.

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