Esercizio dell’attività di acconciatore fuori dai locali dell’impresa

Il Ministero nella Nota in oggetto conferma che, fermo restando il divieto di svolgimento dell’attività professionale “in forma ambulante o di posteggio”, come sancito dal comma 4 della Legge 174/2005 che ha introdotto la disciplina dell’attività professionale degli acconciatori, la disciplina richiamata non risulta ostativa rispetto all’ipotesi di resa dei servizi da parte dell’acconciatore presso i locali di una casa di riposo. Infatti la norma prevede che l’attività possa essere svolta presso una sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali.
Consulta la Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 17.10.2016 

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