Farmacie

1. È legittima l’approvazione della proposta di revisione della pianta organica delle farmacie deliberata dalla giunta comunale, anziché dal consiglio. A questo proposito tuttavia si può fare riferimento alla giurisprudenza consolidata che, in effetti, a seguito della legge 142/1990 riconosce la competenza della giunta comunale e non quella del consiglio (così, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, n. 5952/2012; v. anche sez. IV, n. 6850/2000).

2. L’intervento consultivo dell’Ordine dei farmacisti (non vincolante) nell’ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie ha essenzialmente la funzione di tutelare i propri iscritti, esulando ogni altro profilo dalle sue competenze; in altre parole, piuttosto che di un apporto consultivo nell’interesse generale si tratta di una forma di partecipazione procedimentale a tutela di interessi, sia pure legittimi, ma particolari. In questa luce, è ragionevole attribuire al silenzio dell’Ordine il valore di una tacita manifestazione di disinteresse. Dato e non concesso che le informazioni comunicategli nella fattispecie non fossero sufficienti per esprimere un parere, se avesse riconosciuto di avervi interesse l’Ordine disponeva di tempo bastevole per chiederne altre. In questa situazione, se il comune e la regione, per quanto di rispettiva competenza, hanno ritenuto di poter procedere nonostante il silenzio dell’Ordine dei farmacisti, il loro comportamento appare legittimo.

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