Favoreggiamento della prostituzione: condannato l’uomo che accompagna abitualmente la prostituta sul “luogo di lavoro”

Commette il reato di “favoreggiamento della prostituzione” colui che accompagna abitualmente le prostitute sul luogo di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 33046/2017, con la quale i giudici hanno confermato la condanna dell’imputato.

In particolare, in merito al reato di cui all’art. 3 della legge 75/1958 (“[…] chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui […]”) la Corte ricorda che il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona con ogni forma di interposizione agevolativa e con qualunque attività che, anche in assenza di un contatto diretto dell’agente con il cliente, sia idonea a procurare più facili condizioni per l’esercizio del meretricio e che venga posta in essere con la consapevolezza di facilitare l’altrui attività di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente o il fine di tale condotta.

Il reato di sfruttamento della prostituzione, invece, si realizza col trarre un utile dall’attività sessuale della prostituta e richiede la cosciente volontà del colpevole di trarre vantaggio economico.

Consulta la Sentenza n. 33046/2017, Corte di Cassazione

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