Fermo amministrativo di veicoli eseguito dal concessionario

L’art. 3, comma 41, d.l. n. 203/2005 convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2005 espressamente prevede che: «le disposizioni dell’art. 86 del d.P.R. 29.9.1973, n. 602 si interpretano nel senso che, fino all’emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7.9.1998, n. 503», regolamento quest’ultimo proprio recante proprio le norme per l’attuazione del fermo amministrativo dei veicoli a motore.
La Corte di Cassazione accoglie quindi il motivo di ricorso in oggetto e conferma la potestà  dell’Agente della Riscossione di disporre la misura del fermo amministrativo del veicolo.
Consulta il testo della Sentenza Corte di Cassazione n. 21801 del 28.10.2016

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