L'Analisi
Le traversine ferroviarie dismesse: sono rifiuti speciali pericolosi
R. Bertuzzi
In più occasioni sono state scoperte tonnellate di traversine ferroviarie smaltite irregolarmente. Giri di affare per milioni di euro. L’ultima articolata indagine risale a Novembre 2007.
Cerchiamo di analizzare l'esatta tipologia del rifiuto. A seguito la nuova classificazione del rifiuto introdotta dal 1 gennaio 2002, ed ora rivista dal nuovo decreto ambientale 152/2006, le traversine ferroviarie dimesse, in ragione del loro contenuto medio di “creosoto”, vengono classificate dalle Ferrovie come rifiuto pericoloso, identificato con Codice 170204 “legno contenente sostanze pericolose o da esse contaminato”. Il creosoto è un composto chimico derivato dalla distillazione del catrame di carbone, con cui le traversine venivano impregnate per aumentarne le caratteristiche di curabilità. Il creosoto è una miscela complessa di oltre 200 composti chimici, in prevalenza idrocarburi aromatici nonché composti fenolici e composti aromatici azotati e solfati. Il “creosoto” è usato principalmente e quasi esclusivamente come agente
di conservazione del legno. Qualificati studi clinici ed epidemiologici hanno definitivamente stabilito la cancerogeneicità del Benzopirene contenuto nel “creosoto”.
Ma come ci si deve comportare se ci si imbatte in un deposito non autorizzato – dalla Provincia - di traversine al di fuori della rete ferroviaria?
E se viene segnalata la presenza di una recinzione realizzata con traversine presso un privato o una ditta?
In tali casi è fondamentale verificare:
-
la data di acquisto o di consegna delle traversine. Se esse sono state utilizzate prima del 2002 il loro utilizzo è consentito in quanto prima di quella data non erano da considerare rifiuto pericoloso.
-
la provenienza delle traversine. Ciò permette di indirizzare il controllo, oltre che sull’attuale detentore, sul produttore, impianti di recupero o smaltimento, trasportatori ed aziende di intermediazione.
-
la presenza della marchiatura indelebile che vieti l’utilizzo come combustibile domestico.
-
nella ipotesi in cui le traversine siano poste in area facilmente accessibile e soggetta a potenziali contatti con un numero indeterminato di persone, ad esempio la palizzata quale recinzione di un'area, è sempre consigliabile un parere sanitaria da parte dell’Arpa.
La Corte di Cassazione ha in più occasioni condannato i singoli utilizzatori di traversine, stabilendo, in più sentenze, che “ le traversine in legno impregnate di olio di creosoto dimesse dall’ente ferroviario vanno qualificate quale rifiuto pericoloso……”.
Torna al sommario
Circolari
Imballaggi ed etichettature trasporto rifiuti
Circolare Ministero dei trasporti 2/10/2007 prot.1912/ALBO/PRES
A seguito delle segnalazioni pervenute dalle Sezioni regionali e con riferimento alla normativa sul trasporto delle merci pericolose, il Comitato Nazionale ha ritenuto di dover aggiornare e uniformare il testo della prescrizione relativa agli imballaggi e alle etichettature contenuta negli schemi dei provvedimenti d’iscrizione all’Albo per il trasporto dei rifiuti.
Ha disposto, pertanto, che l’attuale testo di tale prescrizione deve essere sostituito con il seguente:
“L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;
b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose”.
Torna al sommario
Quesiti
Sosta in divieto con rimozione - veicoli al servizio di persone invalide - deroghe - limiti
www.vigilaresullastrada.it
Domanda
In base a quale normativa è vietato anche ai detentori di contrassegno per invalidi parcheggiare in località permanentemente vietata con rimozione?
Risposta
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996, Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, al 1° comma dell’articolo 11 stabilisce che “Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta”.
Ai sensi del 2° comma dell’articolo 120 del regolamento di esecuzione del codice della strada, il pannello integrativo “ZONA RIMOZIONE” deve essere utilizzato per segnalare la rimozione coatta del veicolo nel tratto dove vige il divieto proprio perché la sosta “costituisce intralcio o pericolo per la circolazione”.
In questo caso, pertanto, deve essere considerata vietata la sosta di tutti i veicoli, compresi quelli al servizio delle persone invalide che espongono regolare contrassegno, poiché non è possibile applicare la deroga prevista nel precitato articolo 11 del d.P.R. n. 503/96. Naturalmente, ai sensi del 4° comma dell’articolo 354 del regolamento, nemmeno in questo caso si potrà procedere alla rimozione del veicolo al servizio degli invalidi che espone regolarmente il contrassegno.
Tuttavia, occorre precisare che l’interessato, a prescindere dal dettato normativo, potrà comunque eventualmente invocare in sede di ricorso il sussistere di una causa di esclusione della responsabilità, come previsto dall’articolo 4 delle legge n. 689/81, qualora dimostri di avere commesso la violazione relativa al divieto di sosta in stato di necessità.
Infine, qualora la permanenza del veicolo in zona di divieto con rimozione coattiva sia fonte di pericolo, il veicolo al servizio della persona invalida può essere fatto spostare con un carroattrezzi in un luogo vicino dove non rechi pericolo e/o intralcio alla circolazione, a spese del trasgressore, nel superiore interesse pubblico di tutelare la sicurezza della circolazione.
Torna al sommario
Somministrazione - delegato - presenza nel locale - sanzioni
www.ufficiocommercio.it
Domanda
Regione Umbria - Una persona fisica in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione e titolare di un esercizio tipo "Bar", può essere delegata da una società in qualità di preposto (art. 2 L. 287/1991) per la gestione di due esercizi (tra cui ristorante) che funzionerebbero contemporaneamente al bar di cui il soggetto è titolare?
Risposta
La legge 287/91, tuttora vigente nella regione Umbria, non prevede alcuna limitazione relativa alla nomina del delegato quando questo sia nominato da più imprese esercenti l'attività di somministrazione; si deve però sottolineare che l'autorizzazione per la somministrazione vale anche quale licenza prevista dall'articolo 86 del TULPS che, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo testo, deve essere condotta personalmente, essendo di carattere personale, anche se può dar luogo a rappresentanza.
L'attività di somministrazione, pertanto, deve essere svolta con la presenza dell'intestatario della licenza o, come in questo caso, del delegato che potrà assentarsi in modo occasionale dall'attività, cosa questa che non sembra possibile essendo il medesimo soggetto nominato per due diversi esercizi.
Nell'ipotesi che si accerti il perdurare dell'assenza del delegato durante la svolgimento dell'attività del bar-ristorante, si dovrà sanzionare tale comportamento ai sensi degli articoli 8 o 17 bis del TULPS.
Torna al sommario
Rassegna stampa
20/11/2007
Genova - Multe, ecco il conto: 32 euro a testa
La cifra, anche se in calo, resta considerevole: in media, ogni genevese nei primi dieci mesi del 2007 ha speso 32 euro in multe...
Fonte: www.ilgiornale.it
Circolazione stradale - il
24 Novembre 2007 a Cento (Fe), Convegno tra le Associazioni Italiane che aderiscono alla Carta Europea della Sicurezza Stradale
Per la prima volta insieme le associazioni italiane che vogliono farcela a ridurre i circa 9.000 morti anno caduti sulle strade italiane per incidenti stradali....
Fonte: www.perlasicurezzastradale.org
Il box? Sarà fra le nuvole.
E' il futuro del parcheggio
A New York nel rinato quartiere di Chelsea un nuovo esclusivo complesso
residenziale promette "sky garage": si arriva con la macchina fino al pianerottolo di casa...
Fonte: www.repubblica.it
Roma - Le rubano l'auto, deve pagare il deposito
Oltre al danno, la beffa. Una studentessa viene aggredita e costretta a lasciare la macchina a dei malviventi. La ritrovano, ma i vigili le fanno pagare 150 euro per rimozione e parcheggio...
Fonte: redazione.romaone.it
Torna al sommario