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Direttore: Elena Fiore Mercoledì 3 Marzo 2010, n. 1329
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Analisi

  • Gli appellativi

    P. Mencacci
    (Responsabile del Cerimoniale e Relazioni Esterne della Provincia di Arezzo)

    Nel mondo istituzionale ed in quello della vita personale è importante conoscere i titoli con cui chiamare chi è investito di una carica. Per esempio, l’utilizzo di “Sua Eccellenza”, che non deve essere mai puntato nelle epistole se è diretto alla persona interessata, ma scritto tassativamente per esteso, è riservato solamente a tre casi: 1) quando si appella il corpo diplomatico; 2) per le autorità di governo straniere; 3) nel mondo religioso.
    Non va dato, contrariamente a quanto si pensa, al Prefetto, in quanto se tutto è permesso nella conversazione verbale, non è ammesso in quella scritta. La motivazione sta nel fatto che il Prefetto è organo di Stato Italiano.
    Non esistono invece in Italia i “titoli nobiliari”, poiché la XIV disposizione transitoria e finale...

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Quesiti

In primo piano

Sicurezza stradale

Etilometro

Velocità

Nuovo Codice della Strada su iPhone e iPod Touch

Rassegna stampa

Toyota - In Usa 52 morti per i guasti, via a nuovi richiami
I manager di Toyota tornano a Capitol Hill, questa volta in Senato, per spiegare e chiarire i maxi richiami...
Fonte: www.ilgiornale.it

Milano - Blocco «fatale» Fermato senza patente e clandestino
L'extracomunitario è stato denunciato quindi all'Autorità Giudiziaria per i reati attinenti il Codice della strada e per clandestinità...
Fonte: www.ilgiornale.it

Incidenti stradali: ANIA, tour a scuola contro causa morte giovani
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con AISCAT e Autostrade per l'Italia, entra negli istituti scolastici con il progetto ''La scuola ti guida''...
Fonte: www.asca.it

Un salone per la sicurezza al via Ruote e Motori Show
La kermesse dovrà diventare sede ideale per parlare di sicurezza stradale, tema sul quale la Regione Abruzzo punterà molto nei prossimi mesi. Ecco come...
Fonte: www.repubblica.it

 
Comitato di redazione: Sergio Bedessi, Alberto Gardina, Maurizio Marchi
Pubblicazione periodica registrata al Tribunale di Rimini 8 luglio 2005 n. 11/2005
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Gli appellativi
P. Mencacci (Responsabile del Cerimoniale e Relazioni Esterne della Provincia di Arezzo)

Nel mondo istituzionale ed in quello della vita personale è importante conoscere i titoli con cui chiamare chi è investito di una carica. Per esempio, l’utilizzo di “Sua Eccellenza”, che non deve essere mai puntato nelle epistole se è diretto alla persona interessata, ma scritto tassativamente per esteso, è riservato solamente a tre casi: 1) quando si appella il corpo diplomatico; 2) per le autorità di governo straniere; 3) nel mondo religioso.
Non va dato, contrariamente a quanto si pensa, al Prefetto, in quanto se tutto è permesso nella conversazione verbale, non è ammesso in quella scritta. La motivazione sta nel fatto che il Prefetto è organo di Stato Italiano.
Non esistono invece in Italia i “titoli nobiliari”, poiché la XIV disposizione transitoria e finale delle Costituzione li ha aboliti, vigendo nel nostro paese una Repubblica democratica,  nella quale la sovranità appartiene al popolo e dove tutti i cittadini sono uguali e dunque non essendo in una monarchia si considera decaduto ogni titolo nobiliare.
Per esempio il “Principe” Emanuele Filiberto di Savoia che erroneamente viene chiamato “Principe” in realtà in Italia è il Signor Emanuele Filiberto a causa del dettato democratico.
In Italia vengono quindi solamente riconosciuti i titoli accademici conquistati con gli studi scolastici, (dottore, dottoressa, professore ecc.); i titoli acquisiti con le onorificenze (commendatore, ufficiale, cavaliere, ecc.), i titoli acquisiti con le cariche politiche (onorevole, assessore, consigliere, ecc.) ed i titoli legati alla propria professione (presidente, direttore, ecc.). Non sono riconosciuti altri titoli.
Le cariche inoltre non hanno sesso e sono neutre. Ciò significa che se un Prefetto è per esempio una donna, l’appellativo da dare è “la Dottoressa .... Prefetto di …”; se invece siamo in presenza di un Sindaco donna “la Signora .... Sindaco di…..”.
Sappiamo che chi detiene un incarico politico non lo detiene a vita, ad eccezione dei senatori a vita nominati dal Capo di Stato, e perciò una carica, una volta decaduta, non ha diritto ad utilizzare l’appellativo che le spettava durante l’esercizio politico.
Infine, nel mondo militare, mondo fatto di gerarchie e di funzioni, sappiamo quanto è importante non sbagliare titolo e grado; quindi per non compromettere i rapporti istituzionali e personali è necessario utilizzare il giusto titolo per ogni persona.
Si riportano di seguito per una maggiore celerità di utilizzo i principali appellativi da usare. 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SIGNOR PRESIDENTE

PRESIDENTI CAMERA E SENATO

ONOREVOLE PRESIDENTE

PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI

SIGNOR PRESIDENTE
ONOREVOLE PRESIDENTE

PRESIDENTE CORTE COSTITUZIONALE

SIGNOR PRESIDENTE

MINISTRI

SIGNOR MINISTRO
ONOREVOLE MINISTRO

MINISTRI  STRANIERI

SIGNOR MINISTRO
(Vostra Eccellenza nel testo)

SOTTOSEGRETARI

SIGNOR SOTTOSEGRETARIO
ONOREVOLE SOTTOSEGRETARIO

DEPUTATI

ONOREVOLE DEPUTATO

SENATORI

ONOREVOLE SENATORE

AMBASCIATORI STRANIERI

SIGNOR AMBASCIATORE
(Vostra Eccellenza nel testo)

NUNZIO APOSTOLICO
PRO-NUNZIO APOSTOLICO

SIGNOR NUNZIO O SIGNOR
PRO-NUNZIO
(Vostra Eccellenza nel testo)

DELEGATO APOSTOLICO

SIGNOR DELEGATO APOSTOLICO

PRESIDENTE DI REGIONE  - PROVINCIA

SIGNOR PRESIDENTE

ASSESSORE REGIONALE
ASSESSORE PROVINCIALE
ASSESSORE  COMUNALE

SIGNOR ASSESSORE

PREFETTO

SIGNOR PREFETTO 

PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

SIGNOR PRESIDENTE

SINDACO

SIGNOR SINDACO

DIRETTORE GENERALE

SIGNOR DIRETTORE GENERALE

UFFICIALI

GRADO MILITARE, (preceduto dal Signor se titolare di comando)

RETTORE

MAGNIFICO RETTORE

PRESIDE DI FACOLTA’

AMPLISSIMO PRESIDE

PROFESSORE UNIVERSITARIO

CHIARISSIMO PROFESSORE

PROFESSORE NON UNIVERSITARIO

ILLUSTRE PROFESSORE

QUESTORE

SIGNOR QUESTORE

PROVVEDITORE

SIGNOR PROVVEDITORE

SOVRAINTENDENTE

SIGNOR SOVRAINTENDENTE

DIRETTORE PROVINCIALE

SIGNOR DIRETTORE PROVINCIALE

SOVRANO

MAESTA’
(Vostra Maestà nel testo)

RE DELL’ARABIA

MAESTA’
(nell’indirizzo  va qualificato come Custode delle Due Sacre Moschee Sua Maesta …Rè dell’Arabia Saudita)

PRINCIPE
(Fratello, figlio o nipote del re)

ALTEZZA REALE (Vostra Altezza nel testo)

PRINCIPE

ALTEZZA SERENISSIMA

EMIRO

ALTEZZA SERENISSIMA

PAPA

SANTITA’, SANTISSIMO O BEATISSIMO PADRE (Vostra Eccellenza nel testo)

CARDINALE

SIGNOR CARDINALE
(Vostra Eminenza reverendissima nel testo)

PATRIARCA NON CARDINALE

SIGNOR PATRIARCA
(Vostra Beatitudine nel testo)

ARCIVESCOVO E VESCOVO

SIGNOR ARCIVESCOVO
SIGNOR VESCOVO
(Vostra Eccellenza reverendissima nel testo)

MONSIGNORE

REVERENDO MONSIGNORE

PARROCO

REVERENDO PARROCO

SACERDOTE/FRATE

REVERENDO PADRE

PATRIARCA GRECO-ORTODOSSO
DI COSTANTINOPOLI

SANTITA’

PATRIARCHI ORIENTALI

SIGNOR PATRIARCA
(Vostra Beatitudine nel testo)

CAPI ORDINI RELIGIOSI

ABATE GENERALE, SUPERIORE GENERALE, MINISTRO GENERALE, PADRE GENRALE, PREPOSTO GENERALE

DALAI LAMA

SANTITA’

AYATOLLAH (sciita)

REVERENDO AYATOLLAH

AGA KHAN (capo ismaelita)

ALTEZZA

IMAM (sunnita)

REVERENDO SCEICCO

MUFTI’ (sunnita)

ECCELLENZA

RABBINO MAGGIORE

SIGNOR RABBINO MAGGIORE
(Rispettabile Rabbino nel testo)

RABBINO CAPO

SIGNOR RABBINO CAPO

RABBINO

SIGNOR RABBINO

PASTORE

SIGNOR PASTORE
SIGNORA PASTORA

CAPITANI REGGENTI S.MARINO

ECCELLENTISSIMO CAPITANO reggente

PRINCIPE E GRAN MAESTRO  del S.M.O.M

ALTEZZA EMINENTISSIMA

GRAN PIORE del S.M.O.M.

ECCELLENZA

ARTISTI CELEBRI

CHIARISSIMO MAESTRO


Occupazione di una rotatoria per potatura alberi
www.vigilaresullastrada.it

Domanda

Una ditta di giardinaggio ha richiesto di poter occupare, per circa quattro ore, la carreggiata all'interno di una rotatoria al fine di consentire il posizionamento di un veicolo per effettuare la potatura degli alberi (in proprietà privata) confinanti con la carreggiata. Poiché non sembrano possibili soluzioni alternative che vedano lo stazionamento del veicolo su una delle strade che confluiscono nella rotatoria, si chiede quale provvedimento sia possibile adottare al fine di contemperare sia l'interesse del privato ad effettuare la potatura, sia quello di consentire la circolazione dei veicoli.

Risposta

Si deve premettere che deve essere garantita principalmente la sicurezza della circolazione e per questo vanno valutate soluzioni alternative, senza che abbia pregio particolare l'interesse del privato a realizzare la potatura con mezzi più economici come quello scelto nell'occasione, dato che esistono piattaforme semoventi dotate di scale, appositamente realizzate per la potatura in zone dove i veicoli non possono accedere. Ove nemmeno queste soluzioni che consentono di non impegnare la strada possano essere utilizzate, tenuto anche conto che la manutenzione degli alberi rientra tra gli obblighi dei proprietari dei terreni confinanti con la sede stradale, si potrà consentire questo tipo di attività rientrante nell'articolo 21 del codice della strada, adottando le cautele previste dal regolamento e del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/7/2002 (G.U. 26/9/2002 n. 226).

Somministrazione - circolo privato - variazione presidente
www.ufficiocommercio.it

Domanda

Regione Marche - Si chiede se a seguito di comunicazione di variazione del presidente di circolo privato, all'interno del quale viene svolta attività di somministrazione a favore dei soci, debba essere presentata una nuova DIA sanitaria a nome del nuovo presidente. Si precisa che all'interno dei locali non sono intervenute modifiche.

Risposta

La Dia sanitaria é relativa ai requisiti igienici dei locali ed alle attrezzature che vengono utilizzate per l’attività di somministrazione a favore dei soli soci, la variazione del presidente, in assenza di modifiche strutturali o delle attrezzature non fa venir meno tali requisiti, sarà comunque necessario provvedere alla comunicazione alla AUSL del nominativo del nuovo presidente.

Protocollo d'intesa tra ANCI (Associzione Nazionale Comuni Italiani) e UPI (Unione delle province italiane) per la realizzazione dell’osservatorio nazionale delle autonomie italiane sulla sicurezza stradale
Protocollo d'intesa ANCI 18/2/2010
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente Protocollo d’intesa ha come oggetto la realizzazione di un Osservatorio per la Sicurezza Stradale promosso dalle Autonomie Locali per il monitoraggio e la promozione delle attività connesse alla sicurezza stradale ed il confronto sul tema tra Enti, Amministrazioni e soggetti pubblici e privati in linea con gli obiettivi fissati dall’Unione Europea e dal Piano Nazionale per la sicurezza stradale.
2. L’Osservatorio Nazionale per la Sicurezza Stradale svolge un’azione di monitoraggio anche attraverso l’insieme delle attività dei centri di monitoraggio e governo della sicurezza stradale e di verifica dell’attuazione del PNSS attuati a livello locale e dagli Enti Locali nonché dagli osservatori locali, finalizzato a fornire un punto di riferimento per le amministrazioni pubbliche e per i soggetti privati operanti sul tema della sicurezza stradale.
3. L’Osservatorio Nazionale per la Sicurezza Stradale effettua una messa in rete delle diverse esperienze realizzate sul territorio, anche attraverso il collegamento delle Banca Dati, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere le buone prassi realizzate dagli enti locali.
4. L’Osservatorio Nazionale per la Sicurezza Stradale svolge un’azione di diffusione e di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale anche attraverso la promozione e l’adesione alle campagne di sensibilizzazione sul tema e nella trasmissione del messaggio di legalità.

Art. 2
Attività
1. Le principali attività dell’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza Stradale, anche nell’ambito dell’obiettivo europeo di riduzione dei sinistri stradali, saranno contenute in un apposito Programma annuale e si distinguono: a) la realizzazione di un unico punto informativo; b) la realizzazione di un punto di documentazione; c) la promozione ed il coordinamento di progetti, campagne, attività dedicate al tema della sicurezza stradale e alla legalità sulla strada; d) il monitoraggio e le ricerche; e) le iniziative di informazione e formazione; f) lo scambio di buone pratiche territoriali.

Art. 3
Coordinamento delle Attività
1. Al fine di promuovere, coordinare e assicurare le attività del presente protocollo, è istituito un gruppo tecnico di coordinamento paritetico composto da quattro componenti nominati rispettivamente dalle parti.

Art. 4
Comitato per la Sicurezza Stradale
1. Al fine di garantire la massima partecipazione e confronto dei diversi soggetti istituzionali alle attività dell’Osservatorio, è costituito il Comitato per la Sicurezza Stradale di cui fanno parte di diritto i responsabili delle commissioni competenti di ANCI ed UPI nonché è garantita ed implicitamente prevista la partecipazione degli altri soggetti pubblici e privati su specifica richiesta che può avvenire anche in momento successivo alla sua istituzione. E’ altresì assicurata la possibilità di audire altri soggetti pubblici e privati per l’approfondimento di specifici argomenti inerenti le attività dell’Osservatorio per la sicurezza Stradale.
2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno ed affronta le tematiche connesse alla sicurezza stradale anche attraverso specifiche audizioni tematiche o dei soggetti aderenti secondo procedure concordate.
3. La sede del Comitato è fissata presso la sede nazionale dell’ANCI.

Art. 5
Durata
Il presente Protocollo ha la durata di anni due e potrà essere rinnovato previa intesa tra le parti.

Etilometro - accertamento tecnico - richiesta del ricorrente in ordine ad un presunto cattivo funzionamento dell'apparecchio
Corte di Cassazione Penale sez.IV 24/9/2009 n. 37471

(omissis)
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Ancona confermava quella di primo grado che aveva ritenuto responsabile () del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, previsto dall'art. 186, comma 2 C. d. S.
Il giudicante fondava la responsabilità dell'imputato, oltre che sui risultati del test alcolemico, sulle circostanze riferita dai verbalizzanti di aver trovato il () sul posto ove era l'auto incidentata, risultata di proprietà del padre della fidanzata dell'imputato.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione ()
Si duole, con un primo motivo, della violazione della legge penale, sostenendo che il giudizio di responsabilità era stato fondato sulle dichiarazioni rese dall'imputato agli agenti di polizia e, pertanto, inutilizzabili.
Con il secondo motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte di merito nel disattendere la tesi difensiva del cattivo funzionamento dell'etilometro afferma che la difesa avrebbe potuto sollecitare l'espletamento di apposita perizia tecnica in dibattimento, assumendo che il ragionamento è viziato da una marcata inversione dell'onere della prova.
Con il terzo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, sul rilievo che il giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta di indagini difensive sullo stato dell'etilometro.
Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, va dichiarato inammissibile.
Non è dubitabile, infatti, che il giudice abbia fornito adeguata e convincente motivazione circa il convincimento raggiunto in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza, avendo richiamato non solo gli esiti dell'alcoltest, ma anche le circostanze di tempo e di luogo nelle quali l'imputato è stato rinvenuto dai verbalizzanti (da solo e vicino all'auto incidentata, di proprietà del padre della fidanzata) nonché il comportamento dello stesso al momento del controllo, così come descritto dagli agenti intervenuti in loco a rilevare l'incidente stradale in cui l'imputato era rimasto coinvolto (il () non indicò il nominativo di nessuna altra persona, asseritamente alla guida dell'auto e si sottopose all'esame alcolemico senza nulla opporre).
Nessun rilievo, in questa sede alla luce di quanto sopra esposto, può avere la contestazione del ricorrente circa la rilevanza delle dichiarazioni rilasciate dal () ai verbalizzanti in ordine alla perdita di controllo del mezzo e da costoro dichiarato in dibattimento, la cui inutilizzabilità, peraltro, è stata incidentalmente rilevata dallo stesso giudicante.
Trattasi di censura che non riguarda i mezzi di prova posti dal giudice a fondamento della valutazione dello stato di ebbrezza del conducente del veicolo, accertato e provato sia attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'articolo 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice stradale (dpr 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni) (cosiddetto "etilometro") sia dalle circostanze oggettive riferite dai verbalizzanti, afferenti il comportamento dell'imputato al momento del controllo. Ciò che, in base al noto principio di resistenza, impedisce che possa qui introdursi qualsivoglia vulnus alla tenuta logica della decisione.
Manifestamente infondate sono anche le censure afferenti le decisioni assunte dai giudici di merito a fronte dell'asserito cattivo funzionamento dell'etilometro, trattandosi di ipotesi del tutto sfornita di adeguato supporto probatorio, ma anche smentita dalle circostanze, sopra evidenziate, relative al momento del controllo operato dai verbalizzanti.
Qui, il giudicante ha fornito adeguata giustificazione del mancato esercizio del potere di rinnovazione, non apprezzandosi quella situazione di incertezza ai fini del decidere che, sola, lo avrebbe consentito (anzi, addirittura imposto).
Non è, pertanto, configurabile nella fattispecie il vizio denunciato dal ricorrente sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
Anche perché, va soggiunto, per prova decisiva, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione, deve intendersi solo quella che, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti "determinante" per un esito diverso del processo, e non anche quella che possa incidere solamente su aspetti secondari della motivazione ovvero sulla valutazione di affermazioni testimoniali da sole non considerate fondanti della decisione prescelta. Per l'effetto, tale vizio è ravvisabile solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (cfr. Sezione VI, 2 aprile 2008, N.).
Il vizio prospettato, va ancora soggiunto, è da escludere anche per un'altra considerazione.
La perizia, infatti, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva": con la conseguenza che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera d), c.p.p. e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p. (cfr., ex pluribus, Sezione IV, 4 ottobre 2007, R.).
Qui, come detto all'inizio, la tenuta logica della motivazione è ampiamente satisfattiva e esclude qualsivoglia rilevanza agli argomenti prospettati dal ricorrente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
(omissis)

La contestazione della violazione dell’articolo 141, relativa alla velocità non prudenziale, deve essere adeguatamente motivata
Corte di Cassazione Civile sez.II 28/10/2009 n. 22846

(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 24 ottobre 2002 () e () proponevano opposizione avverso la sanzione amministrativa irrogata a () con verbale della Polizia Stradale di Perugia - Distaccamento di Castiglione del Lago notificato l'8 ottobre 2002.
Assumevano gli opponenti:
a) che in data 25 luglio 2002 (), alla guida del ciclomotore (), di proprietà di (), si scontrava con il Maresciallo ();
b) che a seguito del sinistro interveniva la Polizia Stradale di Perugia Distaccamento di Castiglione del Lago, la quale notificava agli opponenti il verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 141 C.d.S., commi 3 e 8 e art. 143 C.d.S., commi 1 e 13;
c) che il verbale in questione era nullo e/o annullabile in quanto: la data/ora apposta risultava diversa da quella effettiva; il termine indicato per l'eventuale gravame era di 60 giorni anzichè di 30; che l'atto era comunque sfornito di prova in ordine alle contestazioni ivi formulate.
Chiedevano, pertanto, l'annullamento del verbale in discorso.
Si costituiva l'Ufficio Territoriale del Governo di Perugia il quale, in ordine alla violazione di cui all'art. 141 C.d.S., sosteneva che gli elementi oggettivi indicati in memoria corrispondevano perfettamente alla previsione di cui alla suindicata norma, mentre la violazione dell'art. 143, era provata dal fatto che l'investimento del M.llo () era avvenuto sulla mezzeria ovvero poco oltre la stessa e quindi sull'opposta corsia di marcia dell'investitore.
L'Ufficio del Governo chiedeva pertanto la conferma del verbale opposto.
Espletato l'interrogatorio libero del () il giudice di pace di Città della Pieve, con sentenza del 12 dicembre 2003, in parziale accoglimento dell'opposizione, annullava il verbale nella parte in cui si contestava al P() di aver violato il disposto di cui all'art. 141 C.d.S., commi 3 e 8, confermandosi per il resto il verbale medesimo, con compensazione delle spese di lite.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i () sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Perugia, i quali hanno altresì proposto ricorso incidentale affidato ad un'unica censura, resistita dai ricorrenti principali con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
Ricorso principale:
1° motivo: violazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 113 c.p.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.
2° motivo: mancanza di motivazione sull'omessa decisione di applicare l'art. 40, combinato con l'art. 34 e quanto altro basti del c.p.p., sebbene fosse comprovata in atti la pendenza del giudizio per la responsabilità della P.A. avanti il Tribunale ordinario di PG in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 2, 3 e 5.
3° motivo: irragionevole e contraddittoria motivazione in presenza di fatti illeciti da parte del Maresciallo dei Carabinieri contrastanti con i suoi doveri ex art. 192 C.d.S., n. 4, combinato con l'art. 177 stesso codice ed al cospetto delle previsioni di cui agli artt. 28, 32 e 97 Cost., della conferma di una inesistente e non provata violazione dell'art. 143 C.d.S., commi 1 e 13, da parte del conducente del ciclomotore malamente fermato, in ordine ad un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5; violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
4° motivo: violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e dell'art. 2700 c.c., alla luco degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa motivazione della mancata valutazione di rilevante prova documentale attinente un punto decisivo della controversia, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
5° motivo: violazione di l'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
Ricorso incidentale:
Violazione dell'art. 141 C.d.S., commi 3 e 8, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'avvenuta prova della mancata regolazione della velocità da parte del ciclomotore.
Sono infondati sia il ricorso principale che quello incidentale.
In particolare, quanto alle eccezioni in rito, legittimamente è stato instaurato il contraddittori o in questa fase del giudizio nei confronti della P.A. che si è difesa proponendo anche ricorso incidentale; la contestazione delle violazioni al codice della strada non è stata immediata per l'impossibilità derivante dal ricovero del contravventore in ospedale a seguito delle ferite riportate per la collisione (testa a testa) con il M.llo (); l'istanza incidentale di sospensione citata dai ricorrenti principali deve ritenersi caducata a seguito della pronuncia di primo grado; non esistendo alcuna connessione tra l'impugnazione della sanzione e la domanda di danni relativa allo stesso sinistro nessun obbligo di rimessione della causa al Tribunale di Perugia incombeva al Giudice di Pace ex art. 40 c.p.c..
Quanto, poi, al merito, infondate appaiono le censure sia della Amministrazione, ricorrente incidentale, sia dei (), ricorrenti principali, che lamentano, la prima l'accoglimento della opposizione in ordine alla violazione dell'art. 141 C.d.S., commi 3 e 8, i secondi il rigetto della opposizione medesima in riferimento alla contestata violazione di cui all'art. 143 stesso codice, nonchè l'operata compensazione delle spese di lite.
Invero il giudice "a quo" con motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori giuridici, come tal e incensurabile nell'attuale sede di legittimità ha affermato:
1) Nè dal verbale impugnato, nè dalle memorie difensive prodotte dall'Ufficio Territoriale del Governo di Perugia era dato desumere in base a quali atti e/o fatti gli agenti contestatori avessero desunto la violazione dell'art. 141 C.d.S., commi 3 e 8, sanzionante chiunque ometta di regolare la velocità nelle ipotesi dalla stessa norma previste; non era dunque provato che il conducente del ciclomotore non avesse regolata la velocità nel tratto di strada ove si era verificato il sinistro. Infatti doveva rilevarsi che gli elementi descritti a pagina 3 della memoria della P.A. rappresentavano una mera elencazione di dati che, sia presi singolarmente, sia considerati nel loro insieme, nulla dicevano in ordine alla velocità che il ciclomotore aveva al momento del sinistro, nè tanto meno provavano che il conducente non avesse regolato la velocità in modo adeguato. Dal tenore della memoria difensiva emergeva che la Polizia Stradale avesse desunto la richiamata violazione dall'avvenuto sinistro; il che non provava affatto che la norma fosse stata realmente violata non essendo possibile trasformare l'evento (sinistro stradale) in prova dei fatti che lo avevano determinato.
2) Era invece provata la contestata violazione di cui all'art. 143 C.d.S., giacchè, come indicato nella relazione redatta dall'Isp. Capo () allegata alla memoria difensiva dell'Amministrazione, emergeva dalla testimonianza del M.llo () e dai rilievi effettuati che il ciclomotore viaggiava in prossimità del centro della carreggiata.
3) Il parziale accoglimento dell'opposizione giustificava la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Non sussistono, pertanto, nè le denunziate violazioni di legge, nè i dedotti vizi motivazionali.
Alla stregua delle svolte argomentazioni entrambi i ricorsi vanno quindi rigettati, il che giustifica anche in questa sede la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa le spese del presente giudizio.
(omissis)