Graduatoria di un concorso: diritto degli idonei all’assunzione

L’istituto del c.d. “scorrimento della graduatoria” di concorso, che consente ai candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi, presuppone ne-cessariamente una decisione della pubblica amministrazione di coprire un determinato numero di posti vacanti utilizzando la graduatoria rimasta efficace (si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione); la decisione, una volta assunta, vincola l’Amministrazione a darvi corso.

Nel caso in esame, il Comune ha esercitato la suddetta facoltà, decidendo, con delibera immediatamente esecutiva, l’assunzione mediante scorrimento di n. 14 idonei, avendo previamente individuato le risorse finanziarie per la relativa copertura di spesa.

Al pari dell’atto di approvazione della graduatoria (che costituisce, ad un tempo, il provvedimento terminale del procedimento concorsuale e l’atto, negoziale, di individuazione del futuro contraente), la delibera aveva costituito, in capo al Comune, l’obbligo di dare corso alle assunzioni ivi previste, salva la possibilità dell’ente pubblico di dimostrare (art. 1218 c.c.) l’impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile (Cass. n. 1399 del 2009, v. pure Cass. n. 9807 del 2012).

Al riguardo, occorre precisare che il diritto dell’idoneo utilmente collocato nella graduatoria ad assumere l’inquadramento è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale la delibera di scorrimento era stata emessa (cfr. Cass. n. 12679 del 2016 con riferimento a procedura concorsuale).

Infine, non risulta – nel caso in esame – che, in ragione di eventi sopravvenuti, atti a giustificare una modifica dell’assetto preesistente, fosse venuta meno la necessità di incremento del personale o che, per altre specifiche ragioni, la precedente delibera fosse carente dei presupposti per essere legittimamente assunta; né sono state prospettate modifiche normative, intervenute medio tempore, che vietassero di procedere alle ulteriori assunzioni.

Consulta la sentenza n. 26104/2017, Cassazione civile

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