Guida in stato d’ebbrezza: se il tasso alcolico è di poco superiore al limite non c’è reato penale

Ci occupiamo di un caso di guida in stato di ebbrezza: il conducente, fermato per un controllo dalla Polizia Municipale, faceva registrare nelle due prove un tasso alcolemico di 0,85 g/l e 0.92 g/l. Il fatto avveniva alle 2.15, quindi con l’ulteriore aggravante e essere stato commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Il tribunale, ritenuta la non punibilità per particolare tenuità del fatto, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 186 C.d.S.. La vicenda arriva in Cassazione dove il PM propone ricorso contro la decisione dei giudici: il solo dato oggettivo valorizzato nella sentenza, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità consisterebbe nella circostanza che il tasso alcolemico riscontrato era prossimo al minimo di legge senza far riferimento ad altri elementi concreti. Ciò non sarebbe sufficiente a motivare l’assoluzione.

Il reato di guida in stato di ebbrezza rientrerebbe nella categoria di illeciti in cui la pericolosità della condotta tipica è tratteggiata in categorie, individuate dal legislatore. Sarebbe quindi un reato di pericolo presunto, che presenta un forte legame con l’archetipo della pericolosità e garantiscono il rispetto del principio di tassatività, eliminando gli spazi di vaghezza e discrezionalità connessi alla necessità di accertare l’offensività del fatto.

Secondi i giudici, il giudizio di particolare tenuità non è incompatibile con la presenza di soglie di punibilità, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati. Inoltre, il giudice del Tribunale “ha dato atto anche, ancorché con motivazione stringata, di avere valutato anche gli indici “soggettivi” della vicenda stradale, tenuto conto, evidentemente, che si trattava di vicenda emersa durante un semplice controllo su strada da parte della Polizia Municipale a carico di un soggetto incensurato”.

Il ricorso è quindi respinto e il conducente pizzicato in stato di ebbrezza assolto.

Consulta la Sentenza n. 26276, 25.5.2017, Corte di Cassazione 

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