Guida in stato di ebbrezza

Il fatto. L’imputata veniva condannata, per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-bis, C.d.S. per aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza, alla pena di 8 mesi di arresto e 2000 euro di ammenda e la sospensione e revoca della patente di guida, dopo la concessione delle circostanze attenuati generiche.

Contro il provvedimento di merito l’imputata ha proposto ricorso per cassazione lamentando un errore di diritto nella comparazione delle circostanze aggravanti e attenuanti che ha comportato ad un errato ed eccessivo calcolo della pena irrogata.

Secondo la Cassazione l’art. 186 C.d.S. prevede, al comma 2-septies, che le circostanze attenuanti che concorrono con l’aggravante dell’orario notturno «non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e che le eventuali diminuzioni di pena ad esse conseguenti si applicano sulla pena risultate dall’aumento (della sola pena pecuniaria) imposto dal riconoscimento dell’aggravante». Questo è l’unico caso nella norma contestata in cui si prevede una deroga al giudizio di bilanciamento imposto dall’art. 69 c.p.

Nella fattispecie in esame non si contesta la circostanza aggravante di cui al comma 2-sexies, ma quella di cui all’art. 186, comma 2-bis: «in tema di guida in stato di ebbrezza, quando la circostanza aggravante ad effetto speciale di aver provocato un incidente stradale concorre con le circostanze attenuanti generiche, deve procedersi al giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 c.p. che, in caso di equivalenza, comporta l’applicazione della pena che sarebbe inflitta come se non ricorresse alcuna delle circostanze in comparazione».

Evidente l’errore del Giudice di merito che ha applicato un aumento di pena «per un’aggravante per la quale non vige il divieto di bilanciamento pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche, e quindi applicando una diminuzione di pena in contraddizione con tale aumento», accolto quindi il motivo del ricorso.

Consulta la sentenza n. 31642/2018, Cassazione penale

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