Guida in stato di ebbrezza alcolica

La mancanza di indicazioni chiare e precise degli elementi di fatto e diritto che supportano la doglianza, nonché la genericità delle deduzioni difensive determinano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. In materia di accertamento della responsabilità penale relativamente al reato di guida in stato di ebbrezza, la Corte Suprema ha infatti stabilito che sono consolidati in giurisprudenza i seguenti punti:

– l’accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alcolica (cosiddetto alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, pertanto la questione di costituzionalità dell’art. 356 c.p.p. per violazione del diritto di difesa e del giusto processo per aver negato al difensore il diritto ad essere avvisato dell’espletamento di un accertamento urgente è manifestamente infondata;

– il verbale contenente gli esiti del cosiddetto “alcooltest”, per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza alcoolica, non è soggetto al deposito previsto dall’art. 366 comma primo cod. proc. pen., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile. La Corte ha escluso la nullità dell’accertamento urgente per l’omesso deposito del relativo verbale nei termini previsti dall’art. 366 comma primo cod. proc. pen., precisando che la polizia giudiziaria quando procede ad un atto urgente ex art. 354 stesso codice ha solo l’obbligo, ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non è tenuta né a prendere notizia dell’eventuale nomina, nè a nominare un difensore d’ufficio, con conseguente inapplicabilità della procedura di deposito di cui al citato art. 366

 

Leggi la sentenza 16 maggio 2016, n. 20132

 

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