Guida in stato di ebbrezza: rifiutare gli accertamenti in ospedale configura il reato di rifiuto

Condannato dal Tribunale di Bologna per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti mediante prelievo di liquidi biologici, dopo la conferma della Sentenza da parte della Corte d’Appello, ricorre in Cassazione con un unico motivo di ricorso. La sua difesa ruota intorno al fatto che, essendo stato l’imputato ricoverato all’interno di una struttura ospedaliera, il personale non necessitava del suo consenso per l’effettuazione dei prelievi. Il fatto che poi questo consenso sia stato richiesto e negato sarebbe irrilevante sul piano legale, dato che si poteva procedere direttamente su richiesta della Polizia Giudiziaria.

Gli ermellini ricordano che, in caso di ricovero del conducente presso una struttura ospedaliera, i risultati dei prelievi svolti durante il protocollo medico o su richiesta della Polizia Giudiziaria sono utilizzabili per accertare il reato di guida in stato di ebbrezza. Inoltre che, nel caso in cui il paziente rifiuti il trattamento, questo sarebbe impossibile da effettuare.

Proprio in merito a questa ipotesi (come previsto dall’art.186, c. 7) sussiste il reato di rifiuto, rilevabile “nel caso in cui il conducente si sottragga volontariamente agli accertamenti etilometrici di cui all’art. 186, comma 5, Cod. Strada: ossia a quelli legittimamente eseguiti in esecuzione di protocolli sanitari presso la struttura ove il conducente é stato ricoverato a seguito di incidente stradale.”

Quindi pur non sussistendo la possibilità di limitare la libertà personale dell’individuo e dovendone rispettare la libertà di rifiutare cure mediche, la manifestazione di volontà contraria al prelievo configura un reato e non solleva l’imputato dal dover rispondere della guida in stato di ebbrezza. Alla luce di quanto esposto, i giudici di Piazza Cavour non possono che respingere il ricorso e confermare la sentenza.

Consulta la Sentenza n. 4236, 30.1.2017

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