Il Ministero dei Trasporti trasmette tre interessanti ordinanze in materia di revoca della patente di guida

Il Codice della Strada dispone la revoca della patente per coloro che sono condannati per guida in stato di ebbrezza o guida sotto l’effetto di stupefacenti. Esattamente tre anni di revoca dalla data di accertamento del reato. A quale data si fa riferimento?

L’informazione è contenuta nella circolare in esame, la prot. 15075 del 13 luglio 2017: la data di accertamento del reato fa riferimento all’accertamento compiuto dal Giudice penale, alla condanna insomma. Prima, infatti, c’è solo un’ipotesi di reato, da confermare. Durante il tempo necessario per arrivare a sentenza la patente è sospesa a fini cautelari e il tempo di sospensione non può e non deve essere sottratto dal tempo di revoca. Gli istituti della sospensione e della revoca della patente hanno infatti una natura giuridica differente: la prima ha fini cautelari, la seconda è sanzione accessoria conseguente a condanna penale.

Consulta la circolare prot. 15075 del 13 luglio 2017

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