Il pagamento di 100 euro del mese di marzo per i servizi resi in presenza

L’art. 63 del d.l. n.18/2020 stabilisce che “Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”. Sulla concreta applicazione dell’istituto si è espressa recentemente l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8 del 3 aprile 2020, di particolare interesse per i dipendenti della polizia locale, in considerazione della loro presenza in ufficio.

Consulta la circolare

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