Il reato di deposito incontrollato

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. III n. 15575 del 21 maggio 2020  ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l’accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato con conseguente degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata. Se invece si è in presenza di un’area di limitata estensione e di una quantità di rifiuti ridotta è configurabile  il reato di deposito incontrollato di rifiuti.

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