Illegittima l’infrazione ex art. 142 C.d.s. laddove la marcia del veicolo ben poteva essere arrestata dagli agenti accertatori

Annullato il verbale per eccesso di velocità accertato con lo strumento di rilevamento elettronico laddove non riporta le circostanze che hanno impedito la contestazione immediata e laddove la marcia del veicolo ben poteva essere arrestata dagli agenti accertatori dal momento che il tratto in questione non impediva agli organi accertatori di posizionarsi in modo da poter fermare gli automobilisti indisciplinati.

Il verbale non può limitarsi a sottolineare che l’accertamento è effettuato con l’autovelox ma deve indicare le ragioni per le quali non viene fermata la corsa del veicolo, che pure viola il limite di meno di dieci chilometri orari.

La multa annullata dalla Cassazione era su di una strada extraurbana secondaria, nella specie l’apparecchio è posto all’altezza di un numero civico ben preciso e secondo la Suprema Corte la polizia deve posizionarsi in modo da poter fermare gli automobilisti.

Consulta la sentenza n. 1218/2018, Giudice di Pace di Fermo

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