Imprenditore agricolo: vendita di prodotti propri

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Ma tali limiti sono riferibili ai soli ricavi ottenuti con la vendita di prodotti finiti acquistati da terzi oppure anche alla vendita di quei prodotti alla cui produzione hanno contribuito anche materie prime acquistate da fornitori terzi?

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