Ingiunzione di pagamento per violazioni al C.d.S: annullata per omessa notifica dell’ ordinanza-ingiunzione

L’accettazione dell’opposizione avverso l’ingiunzione (ex articolo 205 C.d.S., con “funzione recuperatoria”) da parte del Tribunale è motivata dal fatto che il trasgressore non ha mai ricevuto la risposta al ricorso avanzato al Prefetto avverso il verbale.
La notifica dell’ordinanza-ingiunzione con cui sarebbe stati respinto il ricorso al Prefetto contro il verbale è presupposto indefettibile per la riscossione coattiva della sanzione (ai sensi dell’art. 204 C.d.S.). Ma, come si evince dalla lettura della sentenza, l’iter processuale ha evidenziato che “il Comune non aveva provato che la raccomandata contenesse l’ordinanza ingiunzione e non piuttosto soltanto la nota della Polizia Municipale prodotta dal ricorrente. Ebbene tale prova non è stata in effetti fornita dalla parte che ne era onerata e cioè dall’amministrazione”. Inoltre, nella nota presentata dalla Polizia Municipale non si fa in alcun modo riferimento alla presenza di un allegato. L’Amministrazione non ha provato la presenza anche dell’ordinanza ingiunzione non indicata come allegato. “Né si può ritenere che la mera menzione dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione e dell’importo ingiunto possa sostituire la dovuta notificazione, decorrendo da essa il termine per l’impugnazione”.
“Certamente  – evidenziano i giudici – se la notifica fosse stata fatta seguendo la procedura prevista dall’art. 201 CDS, questo problema non si sarebbe posto perché vi sarebbe stata una relata di notifica sull’atto”.
Consulta la Sentenza del Tribunale di Torino, 6.10.2016 n. 4561

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