Intervento edilizio in assenza di permesso o con permesso nullo

L’attuale disciplina legislativa in materia urbanistica opera una netta distinzione tra gli interventi abusivi sotto il profilo formale e quello sostanziale.
Solo per i primi l’art. 36 del T.U. Edilizia prevede la possibilità del rilascio di permesso in sanatoria (parere di conformità) sia che il titolo manchi del tutto, sia che l’opera risulti realizzata in difformità dallo stesso, previo pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia ed il successivo art. 45 stabilisce che il rilascio di tale permesso estingue i reati contravvenzionali di cui allo stesso T.U.

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