L’ARAN risponde – Permessi studio

Per il personale in comando, ai fini della fruizione dei permessi per il diritto allo studio, la gestione dell’istituto (determinazione dei posti da destinare; individuazione dei lavoratori beneficiari; ecc.) spetta all’ente di appartenenza oppure a quello presso il quale il personale presta servizio in posizione di comando? 

Tenuto conto delle caratteristiche dell’istituto del comando e dei contenuti della disciplina contrattuale in materia di permessi per diritto allo studio, si ritiene che, nei confronti del personale in posizione di comando la gestione dei permessi di cui si tratta debba essere riconosciuta all’ente o amministrazione presso i quali il dipendente è comandato.

Tale indicazione trova preciso riscontro anche nella circolare n.12/2011 del Dipartimento della Funzione pubblico, secondo la quale: “In proposito, per rispondere ad alcuni quesiti in materia, con riferimento al personale c.d. di prestito, considerato che il limite percentuale è individuato in base al personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascun ente all’inizio di ciascun anno e che la fruizione del permesso e l’esercizio dei diritti connessi produce effetti sull’organizzazione dell’attività di ufficio, la gestione dell’istituto spetta all’amministrazione presso cui il personale è in comando.”.

 

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