La constatazione amichevole non costituisce piena confessione

Il caso: i ricorrenti sostengono di essere rimasti coinvolti in un sinistro e chiedono di ottenere il giusto risarcimento per i danni riportati a causa del colpo di frusta e delle altre conseguenze del fatto. La constatazione amichevole compilata dalle due parti riporta quanto segue: il conducente della seconda auto, a causa del mancato rispetto di uno STOP, si era reso fautore del sinistro. Nell’impatto, oltre a causare danni alle vetture (tali da dover procedere alla rottamazione della propria auto), produceva lesioni fisiche alle persone sull’altra auto (appunto il “colpo di frusta” di cui sopra).

Il Giudice di Pace disponeva una CTU ricostruttiva del sinistro, ritenendo liberamente valutabile quanto contenuto nel CID e valorizzando la circostanza che gli stessi soggetti, compreso colui che era stato indicato come testimone oculare del fatto, fossero stati coinvolti in innumerevoli altri sinistri stradali. Non sarebbe insomma provata la dinamica dei fatti riportata dagli attori. Respinta la richiesta di risarcimento.

Il TAR, nel condividere la visione del Giudice, ricorda questa massima di giurisprudenza: “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice”.

Nel caso in questione c’è ben più di un motivo per dubitare di quanto riportato, e con ragione: la CTU ordinata infatti ha permesso di accertare come l’impatto fra i due veicoli sia avvenuto, in realtà, a moderata velocità (tanto che l’auto dei ricorrenti aveva riportato una semplice ammaccatura del lamierato della portiera). Difficile sostenere l’ipotesi del colpo di frusta e di rilevanti danni alla salute dei passeggeri del veicolo.

Consulta la Sentenza TAR Treviso n.693/2017

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