La sospensione cautelare della patente prevale sul ritiro immediato per ipotesi di reato

Il caso. Accolto il ricorso di un automobilista che aveva contestato l’ordinanza ingiunzione conseguente al verbale emesso nei suoi confronti per violazione dell’art. 186, comma 2, lett. a) del Codice della strada.

Per il ricorrente, tale verbale doveva considerarsi nullo per il fatto che egli non aveva commesso alcuna infrazione, per l’assenza di avviso da parte dell’autorità di farsi assistere da un legale durante la rilevazione del tasso alcolemico, per l’inaffidabilità del relativo accertamento, per la non riferibilità dell’ordinanza ingiunzione al Prefetto e per la circostanza che il leggero tasso alcolemico riscontrato sulla sua persona fosse in realtà riconducibile, oltre che alle modalità concrete di rilevazione, anche all’assunzione di un certo farmaco.

In assenza di difesa della Prefettura e posto il principio di carattere generale sopra visto, le doglianze dell’automobilista sono state quindi accolte: la norma applicabile al suo caso, e al quale va ricondotta la sospensione della sua patente, è quella di cui all’art. 186 del codice della strada.

La norma che prevede la sospensione cautelare della patente in caso di accertamento dello stato di ebbrezza con un grado alcolico superiore a 1,5 grammi per litro in attesa che il conducente si sottoponga a visita medica (art. 186, comma 9, C.d.S.) è una norma speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 223 del C.d.S., che prevede, invece, il ritiro immediato della patente nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o del ritiro del documento di guida.

Consulta la sentenza n. 1409/2017, Giudice di Pace di Frosinone

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