Le agenzie di affari ex art 115 tulps

Per la sussistenza dell’attività di un’agenzia di affari, assoggettata a licenza dall’art. 115 TULPS, è sufficiente l’esercizio abituale per scopo di lucro di un’attività intermediaria per la trattazione di affari altrui di qualsiasi genere, senza che siano necessarie una particolare organizzazione o la collaborazione di altre persone. Sussiste l’obbligo della licenza, quindi, in caso si provveda all’organizzazione, anche solo elementare, finalizzata allo svolgimento in modo continuativo e professionale, nonché a scopo di lucro, di un’attività di intermediazione per la trattazione di affari altrui, che si concreta nel porre in essere o nell’agevolare trattative volte alla conclusione di detti affari, mettendo direttamente o indirettamente in contatto fra loro due o più soggetti determinati.

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